Come dispone l’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Di seguito esaminiamo le regole per la validità del licenziamento da parte dei datori di lavoro che occupano un numero ridotto di addetti (normalmente fino a 15), e nei cui confronti si applicano le nuove disposizioni in materia di contratto a tutele crescenti.
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