Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità delle trattenute operate sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà dalla propria cassa previdenziale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e la cassa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti) non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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