Il Fatto
Un datore di lavoro adiva il Tribunale per far accertare la violazione del patto di non concorrenza stipulato con un proprio ex dipendente.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano la nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del corrispettivo.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. (Cass. n. 16489/2009) e, quindi, deve essere determinato o determinabile. Per affermare la nullità del patto, espressamente comminata dall'art. 2125 c.c., è poi necessaria una rigorosa valutazione in ordine alla sussistenza di un corrispettivo in favore del prestatore che risulti manifestamente iniquo o sproporzionato in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore ed a ogni circostanza del caso concreto. La variabilità del corrispettivo rispetto alla durata del rapporto di lavoro non significa che esso non sia determinabile in base a parametri oggettivi.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a detti principi, la corte accoglie il ricorso.
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