Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 595

di Benedetta Cargnel | 24 Aprile 2025
Rassegna di Giurisprudenza 24 aprile 2025, n. 595

Il Fatto

Una società adiva il Tribunale per far accertare il proprio diritto a fruire di sgravi contributivi in relazione a plurime posizioni lavorative.

Il  Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano parzialmente la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che le norme eccettuative dell’obbligo contributivo hanno natura eccezionale e, pertanto, non sono suscettibili di interpretazione estensiva (art. 14 disp. prel. c.c.), ove il legislatore ha inteso «cumulare» i benefici contributivi, come per l’ipotesi disciplinata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 8 legge 223 del 1991, in riferimento all’agevolazione dei contributi per ulteriori dodici mesi (in caso di conversione del contratto a termine in corso di svolgimento) lo ha espressamente previsto, disponendo il beneficio «in aggiunta» a quello stabilito per l'assunzione a tempo determinato.

La corte osserva che una uguale previsione non risulta invece adottata in relazione all’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato, da parte del medesimo datore di lavoro, di un lavoratore già assunto con contratto determinato, dopo la scadenza del termine. Segno che l’agevolazione disciplinata dall’art. 8, comma 2, e quella stabilita dal successivo art. 25, co. 9, della legge n. 223 del 1991 configurano distinte opzioni premiali, non cumulabili e, tra loro, alternative.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale interpretazione, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che le agevolazioni contributive non sono cumulabili, ma alternative in base alla legge n. 223 del 1991.