Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 590

di Benedetta Cargnel | 21 Marzo 2025
Rassegna di Giurisprudenza 21 marzo 2025, n. 590

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego  impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo tempestiva la contestazione e congrua la sanzione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che l’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001, nel disciplinare i tempi della contestazione, mentre impone al dirigente della struttura amministrativa di trasmettere, “entro cinque giorni dalla notizia del fatto”, gli atti all’Ufficio disciplinare, prescrive a quest’ultimo, a pena di decadenza, di contestare l’addebito entro il termine di giorni 40 dalla ricezione degli atti, sicché va escluso che l’inosservanza del primo termine, che assolve ad una funzione sollecitatoria, comporti, di per sé, l’illegittimità della sanzione inflitta, assumendo rilievo la sua violazione solo allorché la trasmissione degli atti venga ritardata in misura tale da rendere eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o tardiva la contestazione dell’illecito

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore pubblico impugna il licenziamento disciplinare, ma la corte rigetta la domanda, ritenendo tempestiva la contestazione e congrua la sanzione. La corte ricorda che l’inosservanza dei tempi della contestazione non comporta di per sé l’illegittimità della sanzione.