Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per fara accertare il proprio diritto di accedere al fondo di garanzia di INPS per quote di pensione integrativa non versate dal datore di lavoro al fondo di previdenza complementare.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda rilevando che il rapporto di lavoro era proseguito con una società cessionaria e che l’intervento del Fondo di garanzia può essere richiesto soltanto quando sia stato dichiarato insolvente il datore di lavoro che è tale al momento in cui il credito per TFR diviene esigibile e la domanda di ammissione al passivo viene proposta.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che Il credito del lavoratore al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura “retributiva”, assume natura “previdenziale” nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore – sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR – accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo. Ove il datore di lavoro non adempia all’obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse. Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva. Nel relativo debito, in caso di cessione d’azienda, subentra il datore di lavoro cessionario (art. 2112 c.c.), tenuto ad adempiere nei medesimi termini.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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