Il Fatto
INPS conveniva in giudizio una società per ottenere il pagamento di differenze contributive derivanti dal diniego del conguaglio con le retribuzioni anticipate a lavoratori collocati in CIGS.
La Corte d’Appello, rigettava la domanda, conguaglio fosse avvenuto tempestivamente, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 148 del 2015, in quanto l’impresa aveva presentato la relativa richiesta all’INPS nei termini di legge e la relativa richiesta era stata accolta dall’Istituto.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’istituto del conguaglio non s’inserisce in alcun iter procedimentalizzato che contempli una domanda di conguaglio e una successiva autorizzazione dell’INPS, ma opera come meccanismo automatico di azzeramento di reciproche poste di debito e credito, secondo lo schema della compensazione impropria.
La corte riconduce alla compensazione impropria il regime del conguaglio previsto da varie norme in materia previdenziale, in base al quale il datore di lavoro, obbligato quale adiectus solutionis causa ad effettuare anticipazioni ai lavoratori nell'interesse dell'istituto previdenziale, detrae tali somme dai contributi dovuti al medesimo Istituto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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