Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare lo svolgimento di mansioni superiori.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, nel caso di specie, la sentenza impugnata – riportando per esteso le due declaratorie contrattuali di interesse nonché i relativi profili professionali e verificando le mansioni effettivamente svolte dal lavoratore in relazione ai profili professionali – ha accertato il corretto inquadramento professionale ed ha evidenziato che il connotato essenziale della rivendicata figura professionale consiste in un grado qualificato di conoscenze in “attività tecnico operative”, svolte in condizioni di autonomia esecutiva (come richiesto dalla declaratoria contrattuale), mentre nello stesso ricorso introduttivo del giudizio emerge lo svolgimento di attività di carattere manuale e/o generico (per le quali occorrono conoscenze professionali elementari).
La corte rileva che i giudici di merito hanno svolto il processo c.d. trifasico di comparazione delle mansioni espletate dal ricorrente con le declaratorie contrattuali e, sulla base d’una corretta interpretazione del contratto collettivo, hanno ritenuto non sussistere la pretesa del lavoratore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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