Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare il suo diritto alle prestazioni del Fondo di Garanzia, per ottenere il pagamento di TFR e ultime retribuzioni maturate, che, a seguito di un accordo sindacale erano rimasti come debiti in capo alla impresa cedente l’azienda, cui era impiegato il lavoratore, e che oggi era fallita.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall’art. 2 della legge n. 297 del 1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
La corte osserva poi che l’intervento del Fondo di garanzia costituisce infatti adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propria disciplina e non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.
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