Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento delle differenze retributive per il lavoro svolto di domenica e di notte.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannava il datore di lavoro.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole; dunque, il lavoratore che presti la propria attività nella giornata di domenica, ha diritto, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, ad essere in ogni caso compensato, per la sua particolare penosità, con un quid pluris.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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