Il Fatto
INPS si opponeva allo stato passivo di un fallimento che ne aveva escluso i crediti contributivi, previdenziali e assistenziali e che non aveva compensato i crediti del datore fallito con quelli previdenziali dell’ente.
Il Tribunale rigettava la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in materia tributaria, è stata ritenuta ammissibile la compensazione ex art. 56 legge fallimentare anche quando il controcredito del fallito divenga successivamente liquido e, ma diversamente, nel caso in esame, il controcredito del fallito era sorto prima dall’apertura della procedura; ed in materia fallimentare, è stato ritenuto che l’identità della titolarità attiva e passiva delle contrapposte obbligazioni verrebbe meno compensando crediti erariali verso il fallito maturati anteriormente, con crediti della massa posteriori all’apertura della procedura, ma nel caso in esame si è verificato l’esatto opposto, poiché il credito contributivo è maturato dopo l’apertura della procedura ed il credito della massa è sorto prima di essa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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