Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 3 gennaio 2025, n. 579

di Benedetta Cargnel | 3 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 3 gennaio 2025, n. 579

Il Fatto

INAIL conveniva una società in giudizio per ottenere in regresso quanto versato al lavoratore a seguito di un sinistro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, dichiarando l’azione prescritta ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. nr. 1124/1965.

INAIL ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte afferma che  per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 D.P.R. nr. 1124/1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il Decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’INAIL intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte rigetta il ricorso dell'INAIL, dichiarando prescritta l'azione di regresso per mancata attivazione del procedimento penale contro i soggetti coinvolti.