Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per la lamentata omissione contributiva, nonché la condanna del predetto ente al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., rappresentato dalla differenza fra quanto al ricorrente liquidato a titolo di pensione e quanto a lui spettante.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte, rilevando il corretto operato dei giudici di merito, ricorda che il danno da risarcire ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c. è pari al valore capitale del trattamento pensionistico perduto (qualora il danno da risarcire sia rappresentato dal mancato acquisto del diritto alla pensione in conseguenza dell’omissione contributiva) oppure del maggior trattamento pensionistico perduto (qualora il danno da risarcire sia rappresentato dal maggior importo del rateo pensionistico perduto in conseguenza dell’omissione contributiva).
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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