Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

di Benedetta Cargnel | 10 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere da INAIL la liquidazione di una rendita ex art. 80 D.P.R. n. 1124/1965 determinabile nella invocata misura del 16,97% previa unificazione della rendita per un successivo infortunio ed in applicazione del sistema a scalare,

il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e  il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. D.P.R.), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la c.d. “formula Gabrielli”.

Tuttavia poiché il lavoratore nulla deduce in maniera specifica circa un precedente infortunio, la corte dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore chiede la liquidazione di una rendita INAIL, ma il Tribunale e la Corte d’Appello rigettano la domanda. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per mancanza di prove.