Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

di Benedetta Cargnel | 10 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 10 gennaio 2025, n. 580

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’irreperibilità delle somme percepite da INAIL  a titolo di assegno per l’assistenza personale continuativa (art. 66, n. 3 D.P.R. n.1124/65), per il periodo successivo alla revisione dei postumi dell’infortunio, da cui era risultata una invalidità minore dell’originaria.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, in tema di ripetizione delle somme, per le prestazioni  previdenziali pensionistiche si applica il regime dell’art. 52 Legge 88/89, mentre per quelle non pensionistiche si  applica l’art. 2033 c.c. Vi è poi il sottosistema dell’indebito assistenziale, non attratto né all’art. 52 Legge n. 88/89, né all’art. 2033 c.c. Per esso la giurisprudenza ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore ricorre in cassazione per la ripetizione delle somme percepite da INAIL, ottenendo l'accoglimento del ricorso in base al principio del sottosistema assistenziale.