Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’irreperibilità delle somme percepite da INAIL a titolo di assegno per l’assistenza personale continuativa (art. 66, n. 3 D.P.R. n.1124/65), per il periodo successivo alla revisione dei postumi dell’infortunio, da cui era risultata una invalidità minore dell’originaria.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, in tema di ripetizione delle somme, per le prestazioni previdenziali pensionistiche si applica il regime dell’art. 52 Legge 88/89, mentre per quelle non pensionistiche si applica l’art. 2033 c.c. Vi è poi il sottosistema dell’indebito assistenziale, non attratto né all’art. 52 Legge n. 88/89, né all’art. 2033 c.c. Per esso la giurisprudenza ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (in collocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l’esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). In particolare, si è andato consolidando il principio secondo il quale trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all’accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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