Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che i trattamenti pensionistici liquidati dopo l’1.1.1993 sono determinati, avuto riguardo alla disciplina di cui alla Legge n. 421 del 1992 e al D.Lgs. n. 503 del 1992 , sulla base di una progressiva estensione del periodo di calcolo della retribuzione pensionabile, che obbedisce alla ratio di rendere l'importo della pensione il più possibile aderente all'effettiva consistenza di quanto percepito dal lavoratore nel corso della sua vita lavorativa, di talché rispetto ad essi non può in alcun modo operare, nemmeno per i lavoratori che, alla predetta data, avessero maturato un'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, un rimedio che, nell'assetto legislativo delineato dalla Legge n. 297 del 1982, art. 3, incentrato sulla valorizzazione del maggior livello retributivo tendenzialmente raggiunto negli ultimi anni di lavoro, aveva l'opposta finalità di evitare che la prosecuzione dell'attività lavorativa comportasse un decremento della prestazione previdenziale.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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