Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 577

di Benedetta Cargnel | 20 Dicembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 20 dicembre 2024, n. 577

Il Fatto

Un cittadino adiva il Tribunale per ottenere l’assegno di invalidità da parte di INPS.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il Decreto di omologa reso nel corso di una accertamento tecnico preventivo non è dichiarativo del diritto alla pretesa, pertanto ove l’INPS non possa «agevolmente» dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, c.p.c. (cioè nel giudizio di opposizione) l’insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell’azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di "verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente".

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un cittadino ottiene l'assegno di invalidità da INPS, ma INPS ricorre in cassazione. La corte accoglie il ricorso perché i giudici di merito non si sono attenuti al principio del decreto di omologa.