Il Fatto
Un cittadino adiva il Tribunale per ottenere l’assegno di invalidità da parte di INPS.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il Decreto di omologa reso nel corso di una accertamento tecnico preventivo non è dichiarativo del diritto alla pretesa, pertanto ove l’INPS non possa «agevolmente» dimostrare in sede di giudizio instaurato ai sensi dell'art. 445-bis, 6 comma, c.p.c. (cioè nel giudizio di opposizione) l’insussistenza dei presupposti processuali e/o delle condizioni dell’azione e/o degli altri elementi costitutivi, unitamente al requisito sanitario, del diritto alla prestazione assistenziale e/o previdenziale, potrà sempre rifiutare il pagamento della stessa, in sede di "verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente".
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati