Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio INPS per ottenere il riconoscimento della pensione di vecchiaia a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui al D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle c.d. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modificazioni in legge n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta%, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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