Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego otteneva un Decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi aggiuntivi.
Il datore di lavoro proponeva opposizione e la Corte d’Appello osservava che il diritto al compenso aggiuntivo vantato dalla dipendente, ai sensi dell’art. 66 D.P.R. n. 382 del 1980 e della convenzione, era insussistente in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nel caso di specie era corretta la valutazione del giudice di merito che aveva escluso la deroga al principio di omnicomprensività della retribuzione che può essere derogato solo per compensi che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale. I giudici di merito infatti hanno accertato che il lavoratore aveva realtà continuato a svolgere, mansioni «perfettamente rientranti nel profilo professionale di appartenenza.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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