Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 569

di Benedetta Cargnel | 25 Ottobre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 25 ottobre 2024, n. 569

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere un diverso inquadramento contrattuale.

La Corte d’Appello, in riforma delle sentenza di primo grado, rigettava la domanda e i lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che l’accertamento del diritto all’inquadramento superiore avviene seguendo un procedimento logico-giuridico articolato in tre fasi successive: occorre accertare in fatto le attività concretamente svolte dal lavoratore, individuare poi la qualifica rivendicata e le mansioni alla stessa riconducibili secondo la disciplina dettata dalla contrattazione collettiva ed infine verificare che le prime corrispondano a queste ultime; in particolare, si è precisato che, ai fini della determinazione dell’inquadramento spettante al lavoratore alla stregua delle qualifiche previste dalla disciplina collettiva di diritto comune, al giudice del merito spetta dapprima identificare le qualifiche o categorie, interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 ss. c.c.; deve poi accertare le mansioni di fatto esercitate e deve infine confrontare le categorie o qualifiche così identificate con le mansioni svolte in concreto.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a detto principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I lavoratori ricorrono in Cassazione per ottenere un diverso inquadramento contrattuale, ma la Corte rigetta la domanda, confermando il principio giuridico seguito dai giudici di merito.