Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il ricalcolo della pensione di vecchiaia a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi nella gestione separata ex art. 1 comma 7 e 20 Legge n. 335/95, con applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 1 comma 3 Legge n. 243/04 e 24 comma 3 D.L. n. 201/11.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in tema di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata, il momento di decorrenza del trattamento pensionistico, in caso di avvalimento da parte dell'assicurato della facoltà di vedersi computati, nella predetta gestione, anche i contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria, non va individuato nel primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile, ma in quello di presentazione della domanda di opzione, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 282 del 1996, oltre che dell'art. 6 della Legge n. 155 del 1981, atteso che solo da tale data detta contribuzione può costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta.
Poiché i giudici non si sono attenuti a detto principio, la corte accoglie il ricorso.
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