Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 568

di Benedetta Cargnel | 18 Ottobre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 18 ottobre 2024, n. 568

Il Fatto

Un libero professionista adiva il Tribunale per far accertare l’assenza di obbligo di iscrizione alla Gestione Separata e di versamento della relativa contribuzione, essendo questi iscritto ad un albo, ma non alla relativa cassa di appartenenza in quanto non aveva generato un reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione, ritenendo il credito di INPS prescritto.

Il Diritto

La corte ribadisce che, in ordine al dies a quo del termine di prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, questo decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. L'obbligazione contributiva nasce infatti in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria. Pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati».

Poiché i giudici di merito non hanno correttamente applicato detto principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un libero professionista contesta l'obbligo di contribuzione INPS. La Corte d'Appello rigetta la domanda, ma la Corte di Cassazione accoglie il ricorso in base alla prescrizione del credito.