Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare e dichiarare illegittimo ed errato il sistema di calcolo del debito orario adoperato dal datore di lavoro nella gestione dell’orario lavorato, diverso dall’orario di ferie o malattia.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che se corrisposto il trattamento accessorio costituito dalla retribuzione di risultato non è possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario, poiché la complessiva prestazione del dirigente deve essere svolta al fine di conseguire gli obiettivi propri e immancabili dell’incarico affidatogli. Non è quindi possibile la distinzione tra il superamento dell’orario di lavoro preordinato al raggiungimento dei risultati assegnati e quello imposto da esigenze del servizio ordinario.
La corte pertanto, in accoglimento del ricorso, enuncia il seguente principio di diritto: Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, la quale è stabilita, su base mensile e non oraria, in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni dal medesimo rese, senza che il suo ammontare abbia nulla a che vedere con il tempo effettivo dedicato al lavoro.
In particolare, egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario indicato dalla contrattazione collettiva, pure se esso sia dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dall’ASL per determinare il debito orario minimo assolto; in tale evenienza, potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici.
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