Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenete il diritto alla pensione anticipata ex Legge n. 214 del 2011.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, non ritenendo integrati ii requisiti contributivi necessari, non imputando i contributi figurativi.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte, nell’accogliere il ricorso, afferma il seguente principio di diritto: nel sistema di cui all’art. 24, comma 10 , della Legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati