Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 567

di Benedetta Cargnel | 11 Ottobre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 11 ottobre 2024, n. 567

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenete il diritto alla pensione anticipata ex Legge n. 214 del 2011.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, non ritenendo integrati ii requisiti contributivi necessari, non imputando i contributi figurativi.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte, nell’accogliere il ricorso, afferma il seguente principio di diritto: nel sistema di cui all’art. 24, comma 10 , della Legge n. 214 del 2011, che prevede l'accesso alla pensione anticipata ad età inferiori ai requisiti anagrafici previsti se risulta maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, la contribuzione figurativa può concorrere ad integrare i presupposti per il pensionamento, laddove nel sistema di cui al comma 11 (che consente l’accesso alla pensione anticipata anche sulla base del requisito anagrafico oltre che di quello contributivo) la minor contribuzione richiesta deve essere effettiva.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore ricorre in cassazione per ottenere la pensione anticipata. La corte accoglie il ricorso, affermando che la contribuzione figurativa può integrare i requisiti per il pensionamento.