Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per essersi appropriato di somme del datore di lavoro, come ripreso dalle telecamere installate a seguito di accordo con le organizzazioni sindacali per esigenza di tutela del patrimonio aziendale e dei beni demaniali avuti assentiti in concessione, e la salvaguardia di esigenze di sicurezza.
La Corte d’Appello dichiarava la legittimità del licenziamento e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che nella nozione di tutela del patrimonio aziendale rientra anche il profilo del regolare funzionamento e della sicurezza degli impianti. È infatti lesiva del patrimonio aziendale la condotta di dipendenti potenzialmente integrante un illecito penale, sia ammettendo l’accertamento di fatti disciplinarmente rilevanti mediante filmati di telecamere installate in locali dove si erano verificati furti o a presidio della cassaforte aziendale, sia in ipotesi di mancata registrazione della vendita da parte dell'addetto alla cassa ed appropriazione delle somme incassate.
È quindi consentito l’utilizzo degli di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori “esclusivamente” per le finalità indicate dal comma 1 dell’art. 4 statuto dei lavoratori, tra cui appunto “la tutela del patrimonio aziendale”.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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