Il Fatto
Un datore di lavoro si opponeva all’ordinanza ingiunzione in relazione all’impiego di lavoratori non assunti regolarmente.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
Dal punto di vista processuale, la corte rileva che al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, infatti, si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.
Rileva poi che l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c. Quando invece l'appello sia stato erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, esso è ammissibile a condizione che sia stato notificato entro il termine di impugnazione.
Poiché, nel caso di specie, tale termine non è stato rispettato, la corte accoglie il ricorso.
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