Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 564

di Benedetta Cargnel | 20 Settembre 2024
Rassegna di Giurisprudenza 20 settembre 2024, n. 564

Il Fatto

Un datore di lavoro si opponeva all’ordinanza ingiunzione in relazione all’impiego di lavoratori non assunti regolarmente.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

Dal punto di vista processuale, la corte rileva che al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di sanzioni amministrative, infatti, si applica la sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Rileva poi che l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.  Quando invece l'appello sia stato erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, esso è ammissibile a condizione che sia stato notificato entro il termine di impugnazione.

Poiché, nel caso di specie, tale termine non è stato rispettato, la corte accoglie il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello ha rigettato la domanda di un datore di lavoro, ma la Corte suprema ha accettato il ricorso poiché l'appello è stato erroneamente proposto con ricorso anziché con citazione.