Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 560

di Benedetta Cargnel | 9 Agosto 2024
Rassegna di Giurisprudenza 9 agosto 2024, n. 560

Il Fatto

INPS otteneva un decreto ingiuntivo per la restituzione della somma indebitamente percepita sulla pensione, sulla base dell’omessa comunicazione di redditi rilevanti.

Il pensionato si opponeva, ma la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda ritenendo legittimo il recupero effettuato da INPS.

Il pensionato ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che , in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico.

La corte ribadisce poi che ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge n. 412/1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell'INPS di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la tempestività della richiesta di ripetizione dell'Istituto rispetto alla comunicazione, da parte del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello rigetta il ricorso del pensionato contro l'INPS per il recupero dell'indebito previdenziale, sostenendo che l'onere di provare la legittimità del pagamento spetta al pensionato.