Il Fatto
Un lavoratore libero professionista adiva il Tribunale per far accertare la non debenza dei contributi e della sanzioni a seguito dell’inscrizione d’ufficio alla Gestione separata istituita presso INPS.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, ritenendo il credito non prescritto, e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la prescrizione dell’obbligazione contributiva decorre dal momento in cui scadono i relativi termini di pagamento, come dispone l’art. 55 del regio Decreto-Legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella Legge 6 aprile 1936, n. 1155 : i contributi obbligatori si prescrivono “dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati”.
La corte ricorda poi che la sentenza della Corte costituzionale n. 104/22 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22, Legge n. 576/1980, tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente, delle sanzioni civili per l’omessa contribuzione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale pronuncia, la corte accoglie il ricorso sul punto.
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