Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 558

di Benedetta Cargnel | 26 Luglio 2024
Rassegna di Giurisprudenza 26 luglio 2024, n. 558

Il Fatto

Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per il pagamento del “superminimo non assorbibile”, previsto da un accordo sindacale, cui il datore di lavoro aveva dato disdetta.

Il datore di lavoro proponeva opposizione e la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, la accoglieva.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che la clausola del superminimo può ritenersi incorporata nel contratto individuale di lavoro, e come tale insensibile ai successivi mutamenti del contratto collettivo, solo se destinata a compensare determinate qualità professionali del dipendente o determinate mansioni oppure specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In mancanza, esso resta di “fonte” collettiva e, come tale, sempre modificabile anche in peius da parte di successivi contratti collettivi.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore ottiene un Decreto ingiuntivo per il superminimo non assorbibile ma la Corte d'Appello accoglie l'opposizione del datore di lavoro. La clausola del superminimo può essere modificata dai contratti collettivi.