Il Fatto
Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per il pagamento del “superminimo non assorbibile”, previsto da un accordo sindacale, cui il datore di lavoro aveva dato disdetta.
Il datore di lavoro proponeva opposizione e la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, la accoglieva.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la clausola del superminimo può ritenersi incorporata nel contratto individuale di lavoro, e come tale insensibile ai successivi mutamenti del contratto collettivo, solo se destinata a compensare determinate qualità professionali del dipendente o determinate mansioni oppure specifiche modalità di esecuzione della prestazione lavorativa. In mancanza, esso resta di “fonte” collettiva e, come tale, sempre modificabile anche in peius da parte di successivi contratti collettivi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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