Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impego adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria di nullità e/o inefficacia della “presa d’atto della nullità del contratto di lavoro” per mancato rispetto delle necessarie procedure selettive pubbliche e comunque del licenziamento.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la nuova disciplina del reclutamento del personale per le società c.d. in house è entrata in vigore solo al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 112/2008. Peraltro si trattava di una disposizione non coerente con la natura privatistica della società (per quanto in house) e quindi con la natura prettamente privatistica dei rapporti di lavoro subordinato con i propri dipendenti. Quindi era evidente la necessità – avvertita dal legislatore – di lasciare un congruo spatium temporis a quelle società per adeguare i propri sistemi di assunzione alla nuova norma imperativa, densa di conseguenze invalidanti sui contratti di lavoro subordinato
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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