Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per assenza ingiustificata.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
Nel caso di specie, la corte rileva che la sanzione del licenziamento è prevista dalla norma di legge che si assume violata nel caso di cumulo, nell’arco temporale previsto, di più di tre giorni di assenza ingiustificata, l’errata contestazione con riferimento anche ad uno solo dei quattro giorni menzionati nel provvedimento disciplinare è sufficiente per determinarne l’illegittimità. È dunque decisivo ed assorbente il palese errore insito nell’essere stata contestata, come giorno di assenza, anche una domenica, ovverosia un giorno in cui il servizio scolastico non viene prestato e la dipendente non avrebbe dovuto, né potuto, recarsi al lavoro.
La corte ribadisce poi che per il licenziamento tanto più per giusta causa, la valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sulla proporzionalità della sanzione rispetto all’addebito contestato deve essere espressa tenendo conto, da un lato, dei profili oggettivi e soggettivi della condotta, dall’altro delle caratteristiche proprie del rapporto in relazione al quale va valutata la possibilità o meno della prosecuzione.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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