Il Fatto
Un datore di lavoro si opponeva avverso un preavviso di fermo fondato su una cartella esattoriale emessa dall’INPS per contributi non pagati e somme aggiuntive.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione ritenendo i credito esigibile atteso che la prescrizione era sospesa ai sensi dell’art. 1, comma 623 Legge n. 147/13.
Il datore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la sospensione della prescrizione di cui all'art. 1, comma 623 , Legge n. 147/13 riguarda tutti i ruoli affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, senza che assuma rilevanza la richiesta del contribuente di aderire alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. Occorre però verificare se la definizione agevolata si applichi ai crediti previdenziali, con la conclusione di inapplicabilità dell’istituto della definizione agevolata ex Legge n. 147/13 ai crediti INPS, visto il testo dell’art. 1, comma 618 Legge n. 147/13. Esso si applica, infatti, a ruoli formati da Uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e comuni. L’INPS, quale ente pubblico non statale, non rientra in alcuno dei soggetti menzionati dalla norma.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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