Il Fatto
Una società adiva il Tribunale per far accertare la nullità del contratto di lavoro intercorso con una società di attività riservate a dottori commercialisti e consulenti del lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado rigettava al domanda e il committente ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che per salvaguardare gli interessi di chi fruisce dell'attività dei professionisti, la legge pretende che determinate attività, "per la loro delicatezza, e per l'opportunità che chi le svolge sia sottoposto a controlli, sia nell'accesso sia nello svolgimento della professione ed anche sotto il profilo del rispetto della deontologia nei contatti con i clienti, possano essere svolte solo dai professionisti iscritti in determinati albi. La finalità di prevedere che alcune attività siano riservate ai professionisti iscritti è quindi quella di rafforzare la tutela del privato che si avvale di un professionista, e di garantire indirettamente una maggiore professionalità nella gestione degli aspetti più delicati di ogni attività.
Nello specifico, la corte evidenzia che le condotte di tenuta della contabilità aziendale, di redazione delle dichiarazioni fiscali e di effettuazione dei relativi pagamenti, nel vigore del D.Lgs. n. 139/2005 integrano il reato di esercizio abusivo della professione di esperto contabile se svolte da chi non si è iscritto ai relativi albi professionali io modo continuativo e organizzato, tale da creare - in assenza di indicazioni diverse - le apparenze di una tale iscrizione.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.
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