Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato.
Il Tribunale in sede id opposizione ex art. 1, Legge n. 92/2012 ha confermato l’inammissibilità della domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il procedimento di impugnativa del licenziamento disciplinato dall'art. 1, commi 47 ss., Legge n. 92/2012 (attualmente abrogato ma applicabile nella specie ratione temporis), azionato sin dall’origine da parte ricorrente, è connotato da indubbia specialità, che non consente l'applicazione delle norme processuali previste in generale dagli artt. 414 e seguenti del codice di rito, mancando una disposizione che ad esse rinvii per quanto ivi non previsto, come ad esempio stabilito dall'art. 359 c.p.c. In particolare, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, e una seconda fase a cognizione piena che della precedente costituisce una prosecuzione; l'unico rimedio esperibile avverso il provvedimento conclusivo della fase sommaria, anche quando in mero rito, è il ricorso in opposizione previsto dall'art. 1, comma 51, della Legge n. 92/2012, e non il reclamo che, ove proposto, va dichiarato inammissibile; analogamente, avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 1, comma 49, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, non è ammesso appello, ma solo l'opposizione innanzi allo stesso giudice, né l'ordinanza può essere impugnata con ricorso per saltum in cassazione, previsto dall'art. 360, comma 2, c.p.c. solo in relazione ad una "sentenza appellabile”.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.
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