Il Fatto
A seguito di una sentenza di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, e pagamento di differenze retributive, un lavoratore conveniva in giudizio il datore per il pagamento delle differenze retributive relative ad un altro periodo.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando prescritta una parte del credito e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la domanda avanzata con la prima causa dal lavoratore e riconosciuta fondata all’esito del giudizio non ha avuto ad oggetto il diverso segmento temporale oggetto del procedimento per cui è causa e neppure può esplicare alcun effetto sospensivo e interruttivo della prescrizione rispetto a questa diversa domanda.
La corte rileva infatti che l'effetto interruttivo degli atti introduttivi di un giudizio, con il correlato effetto sospensivo, fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, previsto dall'art. 2945, comma 2, c.c., opera limitatamente ai diritti azionati; tale regola, applicata al rapporto di lavoro, comporta che il ricorso con il quale un lavoratore subordinato azioni determinati diritti che assume nascenti da un certo rapporto di lavoro, non ha alcuna efficacia interruttiva sulla prescrizione relativa ad altri diritti fondati sullo stesso rapporto, ne' la durata del primo processo, fino al passaggio in giudicato della sentenza, influisce sul decorso della prescrizione dei diritti azionati.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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