Il Fatto
Un lavoratore, dirigente medico del pubblico settore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di differenze retributive per lo svolgimento di fatto di attività dirigenziale.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda il seguente principio di diritto: la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 per l’area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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