Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 7 dicembre 2023, n. 525

di Benedetta Cargnel | 7 Dicembre 2023
Rassegna di Giurisprudenza 7 dicembre 2023, n. 525

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per il pagamento di differenze retributive.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosceva solo una parte delle somme richieste e il lavoratore ricorreva per cassazione, lamentando che le domande di altri lavoratori erano invece state accolte.

Il Diritto

La corte ricorda che il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che:

  1. i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
  2. i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
  3. l' efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento.

Nel merito, la corte rileva poi che i giudici hanno correttamente attribuito natura risarcitoria al compenso evidenziando come l’accordo aziendale ancorasse la sua erogazione alla presenza in servizio del lavoratore, alla distanza della sede e lo adeguasse periodicamente in relazione all’aumento del costo del carburante.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore ricorre in cassazione per differenze retributive. Corte ricorda condizioni per efficacia riflessa del giudicato e rileva natura risarcitoria del compenso, rigettando il ricorso.