Il Fatto
Un professionista, non iscritto alla propria cassa di competenza si opponeva avverso alla richiesta di pagamenti di contributi dovuti alla gestione separata di INPS.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano prescritta la richiesta.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi, sicché assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, D.P.C.M. 10 giugno 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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