Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.
La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda e condannava il datore di lavoro alla reintegra, oltre che al risarcimento del danno.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo in un anno solare, trascorso il quale, perdurando la malattia, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento. Ciò è applicabile non solo in caso di unica malattia (comporto secco), ma anche in caso di caso di comporto per sommatoria.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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