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AMMORTIZZATORI SOCIALI

NASpI: l’incentivo all’autoimprenditorialità non va restituito all’INPS in caso di “forza maggiore”

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 5 Febbraio 2025
NASpI: l’incentivo all’autoimprenditorialità non va restituito all’INPS in caso di “forza maggiore”

La Corte Costituzionale, con laSentenza 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90 , ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183”, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 22/2015 consente la liquidazione anticipata della NASpI per avviare un'attività autonoma o impresa. La Corte Costituzionale ha confermato la legittimità di questa disposizione.