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MATERNITÀ, CONGEDI PARENTALI

Congedo parentale: guida all’ulteriore mese retribuito all’80%

di Francesco Geria - LaborTre Studio Associato | 19 Aprile 2024
Congedo parentale: guida all’ulteriore mese retribuito all’80%

L’articolo 1, comma 179, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (di seguito, anche Legge di Bilancio 2024), ha modificato il comma 1 dell’articolo 34 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità” (di seguito, anche T.U.), disponendo l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un’ulteriore mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

Per il solo anno 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è pari all’80% della retribuzione (invece del 60%).

La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023.

Con Circolare 18 aprile 2024, n. 57 , l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, fornisce le relative istruzioni di carattere amministrativo e operativo per i lavoratori dipendenti del settore privato.

La nuova normativa eleva l'indennità per un ulteriore mese di congedo parentale al 60% della retribuzione (80% per il solo anno 2024) solo per i lavoratori dipendenti.

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