Con i Messaggi 10 agosto 2023, n. 2923 e n. 2924 , l'Inps, precisa come la riduzione dell’incentivo al 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali non riguarda le ipotesi in cui, per il medesimo lavoratore, si debba procedere all’applicazione dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a suo carico, previsto dall’articolo 1, comma 281 , della Legge di Bilancio 2023, come integrato dall’articolo 39 del D.L. n. 48/2023.
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