Con Circolare del 22 marzo 2022, n. 43 l’Inps fornisce le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma, 121 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022).
Il provvedimento, infatti, statuisce che per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, limitatamente ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Vediamo, dunque, come applicare il suddetto beneficio.
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