Con Circolare del 21 febbraio 2022, n. 29 , l’Inps illustra la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito dal D.M. n. 104125/2019 , alla luce delle novità introdotte dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) alla materia degli ammortizzatori sociali.
La predetta Legge di Bilancio 2022, infatti prevede all’articolo 1, comma 208 , che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i Fondi di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un “assegno di integrazione salariale” in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto.
Tanto premesso, si evidenzia che l’accordo istitutivo del Fondo è stato stipulato in relazione a un settore già rientrante nell’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS). Pertanto, come già chiarito nella circolare Inps del 26 maggio 2021, n. 77 , dalla data di decorrenza del nuovo Fondo di solidarietà delle attività professionali, i datori di lavoro del relativo settore rientrano, ai fini dell’obbligo contributivo, nel novero dei soggetti tutelati dello stesso e non sono più destinatari della disciplina del FIS (cfr. l’art. 11, comma 2 , del D.M. n. 104125/2019).
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