L’art. 43 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine di sostenere i settori del turismo, degli stabilimenti termali e del commercio, nonché del settore creativo, culturale e dello spettacolo ha stabilito la concessione di un esonero contributivo, a favore dei datori di lavoro, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
Con le Circolari n. 140/2021 e n. 169/2021 l’Inps forniva le prime indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura agevolativa, ampliava l’elencazione dei codici Ateco attinenti la platea dei datori di lavoro beneficiari e stabiliva le disposizioni operative in merito alla presentazione delle istanze telematiche.
Ora l’Istituto, con il proprio Messaggio 10 gennaio 2022, n. 96 , fornisce le istruzioni con riferimento alle modalità di effettivo utilizzo del beneficio e di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro che hanno ricevuto un esito di accoglimento della richiesta di esonero.
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