Con Messaggio 7 ottobre 2021, n. 3389 , l’Inps fornisce le modalità operative per l’applicazione dell’esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, infatti, l’articolo 1, commi da 10 a 15 , della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. legge di Bilancio 2021), ha previsto che, per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107 , della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. legge di Bilancio 2018), è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (c.d. anche esonero giovanile under 36).
La durata dell’esonero contributivo suindicato, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuta per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
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