Con Circolare 10 settembre 2021, n. 133 , l’Inps fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate nel corso dell’anno 2021, da parte di cooperative sociali, di donne vittime di violenza di genere.
L’articolo 12, comma 16-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha modificato l’articolo 1, comma 220, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), aggiungendo il seguente periodo: “Il contributo di cui al presente comma è attribuito anche, per un periodo massimo di dodici mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021”.
Per effetto della novella legislativa, dunque, l’esonero di cui all’articolo 1, comma 220 , della legge di Bilancio 2018, previsto in favore delle cooperative sociali che, nel corso dell’anno 2018, abbiano assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato donne vittime di violenza di genere, viene esteso alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
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