Con Messaggio del 23 aprile 2021, n. 1667, l’Inps fornisce le istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele di cui all’articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia e per i lavoratori “fragili”, a seguito delle novità introdotte dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41.
Nel dettaglio, con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15 , rubricato “Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità”, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), il legislatore è nuovamente intervenuto sulle tutele in favore dei lavoratori “fragili”, di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18/2020, estendendo fino al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera (secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 26 ) e precisando che la tutela è riconosciuta al lavoratore laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26 .
Al tempo stesso, ha stabilito che il suddetto periodo, che attiene alla disciplina del rapporto di lavoro, non deve essere computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.
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