L’Inps, con la Circolare 22 febbraio 2021, n. 32, fornisce le prime indicazioni operative concernenti l’esonero contributivo per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel periodo 2021-2022.
Il provvedimento consegue alle disposizioni introdotte con la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) che all’art. 1, commi da 16 a 19, sancisce come “per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui”.
Il beneficio, subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 (prov2020031902020), recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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