Con il proprio Messaggio del 25 gennaio 2021, n. 304 l’Inps dirama le istruzioni operative per la corretta gestione dei trattamenti di sostegno al reddito a seguito di sospensione dei lavoratori residenti o domiciliati in Comuni interessati da provvedimenti di permanenza domiciliare adottati dall’autorità.
Il provvedimento consegue alle disposizioni di cui all’art. 19 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 a beneficio dei datori di lavoro operanti esclusivamente nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia, che abbiano sospeso l’attività lavorativa, anche limitatamente alla prestazione dei soggetti sopra indicati, a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei medesimi dipendenti.
Pertanto tali datori di lavoro possono presentare domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria (CIGO), di integrazione salariale in deroga (CIGD), di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) con specifica causale «COVID-19 - Obbligo permanenza domiciliare», per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020 e in relazione alla durata delle misure previste dai provvedimenti emanati dalle pubbliche autorità, fino a un massimo di 4 settimane complessive per le prestazioni di CIGO, ASO e CIGD e di 20 giornate per la CISOA.
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